Debiti pagati con soldi personali senza accettazione dell’eredità - Notaio Angelo Busani

05 giugno 2019

NORME E TRIBUTI

Il Sole 24 Ore 05 GIUGNO 2018

SUCCESSIONI

Debiti pagati con soldi personali senza accettazione dell’eredità

Solo l’adempimento con il denaro del defunto qualifica come erede Si può provare l’esclusiva titolarità delle somme sul conto cointestato Il pagamento di un debito del defunto, da parte dell'erede che utilizzi denaro dell'eredità, configura accettazione tacita dell'eredità stessa. Il pagamento del debito del defunto che invece l'erede fa con denaro proprio, consiste nell'adempimento di un debito altrui e, quindi, non comporta l'accettazione tacita. Infine, è possibile provare che il denaro giacente su un conto corrente bancario cointestato appartiene a uno solo dei cointestatari. Sono i principi della Cassazione nella sentenza 4320/2018. Un coniuge superstite, per l'ammortamento di un mutuo stipulato dal defunto e dal coniuge stesso, aveva utilizzato denaro giacente su un conto cointestato ad entrambi. I creditori del defunto avevano preteso di considerare il coniuge pagatore come erede puro e semplice del de cuius, sostenendo che questi, pagando il debito del defunto (mediante denaro prelevato dal conto cointestato), aveva accettato tacitamente l'eredità. La Cassazione risponde che se, da un lato, è vero che, in tema di successioni per causa di morte, un pagamento del debito del de cuius, ad opera di un chiamato all'eredità, configura un'accettazione tacita dell'eredità stessa, non potendosi estinguere un debito ereditario se non da colui che agisce quale erede, nel caso in cui il chiamato all'eredità adempia al debito ereditario con denaro proprio, quest'ultimo non può ritenersi, per ciò stesso, che questi abbia accettato l'eredità. Infatti, la norma che legittima un terzo all'adempimento del debito altrui (l'articolo 1180 del Codice) esclude che si tratti di un atto che il chiamato all'eredità (qualora egli utilizzi danaro proprio) «non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede». Viceversa, il pagamento del debito del defunto che sia effettuato dal chiamato all'eredità con denaro ereditario (e cioè, già appartenuto al defunto) determina l'accettazione tacita dell'eredità da parte del chiamato con assunzione della qualità di erede. Secondo la Cassazione, per stabilire l'appartenenza del denaro giacente su un conto corrente cointestato, non bisogna guardare all'articolo 1854 del Codice (per il quale, nel caso di conto corrente cointestato a più persone «con facoltà per le medesime di compiere operazioni anche separatamente, gli intestatari sono considerati creditori o debitori in solido dei saldi del conto») poiché si tratta di norma concernente i rapporti tra i correntisti e la banca. Bisogna invece considerare il l'articolo 1298 per il quale «nei rapporti interni» tra i coobbligati «l'obbligazione in solido si divide tra i diversi debitori o tra i diversi creditori», con la precisazione che «le parti di ciascuno si presumono uguali, se non risulta diversamente». In altre parole, qualora sia provato che il saldo attivo del conto corrente sia la conseguenza di versamenti effettuati da uno dei correntisti, si deve escludere che l'altro possa avanzare qualsiasi pretesa sull'appartenenza del denaro del conto cointestato.

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